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16/04/2024

INPS: i congedi e permessi previsti dalla 104 sono cumulabili

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Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza sanitaria

Con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 l’INPS ha chiarito che i congedi straordinari e permessi previsti dalla legge 104/1992 possono essere cumulati per assistere lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave.

Per assistere lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave un lavoratore che si trova nella condizione di caregiver familiare può utilizzare sia i congedi straordinari sia i permessi della legge 104, applicando quindi il cumulo, purchè in giornate diverse.

Sebbene congedo straordinario e permessi ex legge 104 non possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona, una recente modifica apportata dal decreto 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

L’Inps ha quindi precisato che “fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purchè non negli stessi giorni”.

Per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, continua il messaggio dell’Inps “è possibile accogliere una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/20021) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)”.

I predetti benefici, specifica il messaggio Inps, non possono tuttavia essere fruiti nelle stesse giornate in quanto istituti che rispondono alle medesime finalità di assistenza al disabile grave, da considerarsi quindi alternativi.

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