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18/03/2024

Concorso pubblico: sentenza Tar Liguria su presentazione domanda di partecipazione

Tar Liguria - Sezione seconda - Sentenza n. 885 del 27 ottobre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una candidata di un concorso pubblico a posti, indetto da un ente ospedaliero ligure è stata esclusa dal concorso in argomento in quanto “pur avendo completato la procedura informatica ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale” non ha “proceduto a trasmettere la relativa domanda di partecipazione in formato cartaceo, ovvero tramite pec”.

La predetta ha impugnato avanti il Tar per la Liguria gli atti recanti l’esclusione dal concorso, nonché il relativo bando di concorso nella parte in cui ha previsto, a pena di esclusione, l’ulteriore invio della domanda di partecipazione, già presentata in via telematica.

La ricorrente si è doluta di tale duplicazione imposta dal bando a pena di esclusione, ciò che aggrava inutilmente il procedimento.

Il Tar per la Liguria ha evidenziato che il bando ha previsto che la domanda di partecipazione telematica contenesse tutte le informazioni richieste per la partecipazione al concorso e fosse presentata a mezzo SPID che garantisce l’autenticità della identificazione del mittente. L’imposizione della successiva presentazione della domanda mediante consegna al protocollo ovvero mediante raccomandata A.R. ovvero, ancora, mediante PEC si risolve quindi in una inutile duplicazione degli oneri di partecipazione.

Il Tar per la Liguria ha evidenziato che ciò contrasta con il canone fondamentale dell’agire amministrativo espresso dall’art. 1, comma 2, legge 241/1990 secondo cui “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

Da un lato l’aggravamento è evidente, ha continuato il Tar, risolvendosi l’utilizzo dell’informatica non già in uno snellimento del procedimento, che costituirebbe il fine dell’utilizzo dell’informatica, ma in una irragionevole duplicazione degli oneri imposti al partecipante.

In conclusione il Tar ha ritenuta illegittima la previsione del bando nella parte in cui sanziona con l’esclusione la violazione del punto 3 del bando stesso (esclusione dalla procedura concorsuale per i concorrenti che non adempiano al successivo invio della domanda mediante presentazione diretta, PEC o raccomandata A.R.).

Con sentenza del 27.10.2023, n. 885 il Tar per la Liguria, in accoglimento del ricorso presentato dall’interessata, ha parimenti dichiarato illegittima l’esclusione della medesima dalla procedura concorsuale in argomento.

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