Corte Costituzionale
14/11/2003

Corte Costituzionale - sentenza n. 338/2003 Non si possono vietare terapie per scelte politiche

Le Regioni non possono determinare terapie sanitarie sulla base di semplici valutazioni politiche, senza una adeguata verifica delle conoscenze scientifiche e sperimentali acquisite. Sulla base di tale principio la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme di una legge piemontese motivando che “le scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica.”

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it