Le Regioni non possono determinare terapie sanitarie sulla base di semplici valutazioni politiche, senza una adeguata verifica delle conoscenze scientifiche e sperimentali acquisite. Sulla base di tale principio la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme di una legge piemontese motivando che “le scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica.”