Le prestazioni, effettuate dalle aziende sanitarie in favore di terzi richiedenti, anche se previste come compiti istituzionali delle aziende medesime, sono soggette a tariffa. Gli importi di tali tariffe possono essere fissati dalla Giunta della Regione competente per territorio, ma la loro determinazione non deve prescindere da "criteri oggettivi atti a guidare e circoscrivere adeguatamente le scelte relative all'entità della prestazione imposta". Con tale principio la Corte Costituzionale, ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia proprio per il fatto che non prevedeva alcun "criterio", in grado di eliminare il pericolo di un comportamento arbitrario dell'amministrazione.