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08/04/2015

L'ANAAO SCRIVE AL PRESIDENTE BOERI: chiesta la modifica della nota ex INPDAP per rimanere in servizio.

Pur di restare in servizio, alcuni Medici dipendenti, del SSN o del MIUR, sarebbero disposti alla rinuncia, parziale o totale, del riscatto degli anni di laurea e/o di specializzazione, in modo da ritardare la maturazione dei requisiti contributivi o sottrarsi al regime di accesso previgente, nel caso in cui avessero maturato il requisito entro il 31/12/2011, ad es. con quota 96.




Illustre Presidente,

la Circolare n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione precisa che i Dirigenti medici e del ruolo sanitario non titolari di incarico di struttura complessa “possono presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell’articolo 15 – nonies del Dlgs.502 e s.m.i.”. Tuttavia le amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata purché dopo il compimento del 65esimo anno di età.

Pur di restare in servizio, alcuni Medici dipendenti, del SSN o del MIUR, sarebbero disposti alla rinuncia, parziale o totale, del riscatto degli anni di laurea e/o di specializzazione, in modo da ritardare la maturazione dei requisiti contributivi o sottrarsi al regime di accesso previgente, nel caso in cui avessero maturato il requisito entro il 31/12/2011, ad es. con quota 96.

Tuttavia, la nota 48/2008 dell’ex INPDAP, nel confermare la possibilità per gli iscritti INPDAP di rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere, a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato, afferma che “gli effetti della rinuncia operano esclusivamente sotto il profilo pensionistico. In altri termini, l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 del citato art. 72,” e, sembrerebbe, anche ai fini del raggiungimento della quota 96 entro il 31/12/2011.

Essendo quest’ultima perentoria affermazione non suffragata, per quanto risulta allo scrivente, da alcun provvedimento legislativo, se ne richiede una riscrittura, al fine di permettere ad ogni dipendente di liberamente avvalersi, a proprie spese, di una opportuna flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.
Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaao Assomed

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