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05/03/2024

Tar Lazio su esclusione da concorso per busta non sigillata

Tar Lazio - Sezione quinta – Sentenza n. 15930 del 26 ottobre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un candidato ad un concorso indetto da un’amministrazione pubblica ha adito il Tar Lazio esponendo di aver partecipato al concorso pubblico in argomento e di avere regolarmente sostenuto la relativa prova scritta.

A seguito della correzione degli elaborati venivano quindi pubblicati gli esiti sul sito istituzionale dell’amministrazione ed in quel momento l’interessato ha appreso di non essere stato ammesso al colloquio orale, essendo stato escluso dalla procedura concorsuale senza alcuna espressa motivazione, risultando la sua prova annullata.

Il predetto ha quindi presentato apposita istanza di accesso agli atti per poter comprendere le ragioni dell’esclusione, avendo in tal modo contezza della ragione della propria esclusione: “Elaborato annullato in quanto il candidato non ha provveduto a sigillare la busta piccola contenente i dati anagrafici”.

Il ricorrente ha evidenziato di aver presentato all’amministrazione istanza di autotutela dichiarandosi certo di aver chiuso la busta piccola contenente i propri dati anagrafici e prospettava come possibile la riapertura della busta piccola per caso fortuito, accadimento a suo avviso irrilevante ai fini dell’esclusione dalla procedura perché non riconducibile alla propria volontà. Il predetto ha chiesto pertanto all’amministrazione di annullare il precedente provvedimento e di valutare il proprio elaborato, con il successivo inserimento in graduatoria.

L’amministrazione ha confermato la decisione della commissione esaminatrice ed ha rigettato la richiesta di modificare in autotutela la graduatoria di merito.

Il Tar Lazio ha però ritenuto infondato il ricorso presentato dal predetto per l’annullamento della procedura concorsuale.

Il Tar ha infatti evidenziato che la ragione dell’esclusione del ricorrente risulta consacrata nel verbale della commissione esaminatrice che costituisce un atto pubblico assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto attestato. Ne consegue che risultano inammissibili, oltre che infondate, le difese del ricorrente volte a mettere in dubbio la stessa circostanza che la busta piccola sia stata effettivamente rinvenuta non sigillata.

Le affermazioni del ricorrente risultano pertanto apodittiche ed indimostrabili.

L’esclusione del ricorrente deve ritenersi legittima in quanto disposta a salvaguardia dei principi dell’anonimato e della par condicio dei candidati nella procedura concorsuale, in quanto, in definitiva, rileva solo il fatto oggettivo del rinvenimento della busta (contenente le generalità del candidato) aperta e non sigillata all’atto della correzione dell’elaborato, circostanza di per sé suscettibile di alterare il principio dell’anonimato e di costituire un potenziale elemento di sviamento della procedura di correzione dai canoni di trasparenza e imparzialità.

Il Tar Lazio, con sentenza del 26 ottobre 2023, n. 15930, ha pertanto respinto il ricorso del suindicato candidato.

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