La casa di cura privata o l’ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dei danni in solido col medico, quand’anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento.