Tribunali
06/03/2019

Tribunale Venezia - Sez. lav. - sentenza n. 136/2019 Congedo per malattia in assenza di certificazione

Si considera malattia tutelabile l'alterazione dello stato di salute (“infermità”) che abbia come conseguenza un'assoluta o parziale incapacità al lavoro, e la tutela va riferita ad ogni fase del fenomeno morboso, dalla manifestazione iniziale dell'evento alla cura dello stesso (esempio: ricoveri ospedalieri svincolati dall'esistenza di uno stato patologico o predisposti per accertamenti diagnostici o per esami di laboratorio necessari per la cura di una patologia).

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