Tribunali
22/09/2016

Tribunale Trento - Sez. civile - sentenza n. 893/2016 Referto in ritardo, si al danno per perdita di chance

L'indagine sul nesso di causa deve essere condotta alla stregua del criterio del "più probabile che non"; mentre nel caso del danno tanatologico l'evento da porre in relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte, nel caso del danno da perdita di chances esso si identifica con la perdita di un risultato utile, che, ove venga in discussione, come nella specie, l'integrità psico-fisica della persona, può consistere nella possibilità del paziente di veder rallentato il decorso della malattia, e quindi aumentata la durata della sopravvivenza, ovvero nella possibilità di fruire di migliori condizioni di vita nel corso della malattia, ovvero ancora nella possibilità di sopravvivenza.

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