In materia di responsabilità per colpa professionale sanitaria, al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli.
La responsabilità del medico, qualora la sua prestazione professionale non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, deve essere valutata alla stregua dell'art. 1176 comma 2 c.c.
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà. In ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che provochi un danno per omissione di diligenza; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione allo specifico impegno richiesto al debitore qualificato dall'art. 1176, comma 2, c.c. .