Tribunali
25/07/2005

Tribunale Salerno - sentenza 25 luglio 2005 Medico di guardia e omissione di atti d'ufficio

È configurabile il reato di cui all'art. 328 c.p. nel caso di rifiuto, da parte del sanitario in servizio presso la Guardia Medica, di prestare la propria assistenza medica domiciliare (rientrante nei compiti e doveri dell'addetto al servizio di guardia medica come previsto dall'art. 13 Dpr n. 41/1991) in caso di richiesta di intervento urgente da parte della madre di una bambina di soli 17 mesi affetta da convulsioni febbrili, in assenza di plausibili e legittime cause impeditive del suo intervento, non essendo giustificativo la mera sollecitazione esternata alla madre di recarsi immediatamente in Ospedale.

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