Tribunali
19/12/2001

Tribunale Roma - ordinanza 19 dicembre 2001 Un dirigente pubblico è rimovibile, ma non può essere esautorato

L'assunzione di incarichi dirigenziali nella P.A. è frutto di un procedimento complesso che si articola in uno di carattere amministrativo e in un altro di carattere civilistico destinato a sfociare in un contratto. Il Dpr n. 150/1999 ha dettato la disciplina transitoria per la prima attuazione del nuovo sistema con la quale si è inteso regolare la posizione di tutti i dirigenti in servizio al momento del mutamento di regime, prevedendo un termine di 90 gg. dalla sua entrata in vigore entro il quale ciascuna amministrazione aveva facoltà di conferire o confermare incarichi a coloro che erano propri dirigenti o vincitori di concorsi, senza che altra amministrazione, attingendo all'ormai unico ruolo, potesse attribuire incarichi ai medesimi dirigenti. Trascorso detto termine, coloro i quali non sono confermati, né scelti da altre amministrazioni, sono “parcheggiati” nel ruolo unico dei dirigenti della pubblica amministrazione costituito presso la Presidenza del Consiglio.

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